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11 marzo 2020
A seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 9/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2020, a causa dell’emergenza Coronavirus (COVID–19) sono state prorogate alcune scadenze del calendario fiscale per l’anno 2020.
Il decreto approvato dal Governo riguarda non solo i residenti nelle zone rosse e limitrofe ma tutta l’Italia.
Parte delle scadenze prorogate anticipano alcune delle novità previste dal decreto collegato alla manovra 2020, quindi resteranno stabili anche nel 2021. In altri casi le scadenze fiscali torneranno ad essere quelle previste fino ad oggi.
Il termine ultimo entro il quale i sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere la “Certificazione Unica 2020 anno imposta 2019” slitta dal 7 marzo 2020 al 31 marzo 2020.
I sostituti d’imposta devono, quindi, trasmettere esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2020 le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro lo stesso giorno di scadenza.
La certificazione unica può essere trasmessa:
Nel corso dell’anno prossimo questa scadenza cambia di nuovo, in seguito alle modifiche previste dal decreto fiscale collegato all’art. 16-bis del Dl 124/2019, e la scadenza per la consegna della Certificazione Unica verrà segnata al 16 marzo.
La comunicazione Spese edilizie condominiali e la comunicazione Spese Funebri hanno la possibilità di inviare i dati utili per la dichiarazione precompilata fino al 31 marzo 2020.
La scadenza originaria era fissata al 28 febbraio 2020.
Fino allo scorso anno, il contribuente trovava disponibile, a partire dal 15 aprile, la dichiarazione precompilata sul portale web dedicato, quest’anno il termine ultimo è stato posticipato al 5 maggio 2020.
Quest’anno la dichiarazione 730 anno imposta 2019 va presentata entro il 30 settembre 2020. La scadenza precedentemente prevista era il 23 luglio e per le novità inserite nel collegato fiscale resterà immutato anche per i prossimi anni, quindi con presentazione della dichiarazione 730 entro il 30 settembre.
Nessun ritardo riguarderà l’erogazione dei rimborsi in busta paga o nel cedolino dello stipendio, poiché il rimborso arriverà nella prima retribuzione utile e comunque nel mese successivo alla liquidazione del modello.
Ad esempio, chi presenterà la dichiarazione 730 a maggio si vedrà effettuare il conguaglio (a debito o a credito) nella retribuzione di giugno o, al più tardi, nella retribuzione di luglio.
Inoltre, per i soggetti residenti nei comuni della cosiddetta “zona rossa” è prevista anche la sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti.
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mar11
11/03/2020
Modifica calendario scadenze fiscali
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